Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria

Le ipotesi di mediazione obbligatoria sono oggi identificate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e riguardano le controversie vertenti in materia di:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per dette controversie (salvo le esclusioni di cui si dirà) vige pertanto la regola della condizione di procedibilità della domanda di mediazione introdotta dal richiamato art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010.

È da ultimo appena il caso di ricordare che la riforma del 2013:

  • ha escluso dall’elenco delle controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (originariamente previste nella disciplina del 2010);
  • ha esplicitamente aggiunto, accanto alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica (assoggettate all’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), anche quelle derivanti dalla responsabilità sanitaria (sul punto è appena il caso di rilevare come la disciplina della mediazione c.d. obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1-bis ben potrebbe necessitare di essere aggiornata alla recente l. 17 marzo 2017 n. 24 sulla nuova responsabilità sanitaria: l’art. 8, l. 24/2017, in estrema sintesi, prevede, come tentativo obbligatorio di conciliazione, lo svolgimento del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ovvero, in alternativa, il procedimento di mediazione; ne consegue che l’esperimento del procedimento di mediazione, a rigore, non è più obbligatorio in senso stretto in tale materia, potendo la condizione di procedibilità essere soddisfatta tramite lo svolgimento della procedura di cui art. 696-bis c.p.c., così come previsto dalla detta novella del 2017; potrebbe quindi apparire opportuno che l’art. 5, comma 1-bis in parola richiami esplicitamente la nuova l. 24/2917, come lo stesso comma 1-bis peraltro già fa con riferimento al d.lgs. 179/2007 ed al d.lgs. 385/1993).

Si ricorda da ultimo che a seguito della c.d. pandemia legata al Covid-19 è stata, di fatto, prevista una nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria.

L’art. 3, decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in tema di misure di contenimento, prevede, al comma 6-bis, che il rispetto delle dette misure ivi previste è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Ciò posto, la legge 25 giugno 2020, n. 70 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28), aggiunge – al riportato art. 3, d.l. 6/2020, dopo il comma 6-bis citato, il nuovo comma 6-ter: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis , il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.